La giunta comunale di Piazza Armerina ha dato il via libera a una serie di modifiche al regolamento che disciplina l’installazione di dehors (spazi esterni alle attività commerciali) stagionali e annuali. La delibera, datata 24 marzo 2025, interviene in particolare sull’articolo 6 del regolamento comunale, concernente le “modalità tecniche per l’ubicazione e l’installazione” di queste strutture, che rappresentano spesso un’estensione vitale per le attività commerciali, specialmente durante la bella stagione. Spazio ai pedoni e nuove disposizioni per i dehors estivi Tra le novità introdotte spicca, al comma 2, la garanzia di una zona adeguata per la circolazione pedonale e per le persone con ridotta mobilità, fissata in un metro; un segnale di attenzione verso l’accessibilità degli spazi pubblici. Ma la modifica più significativa riguarda l’introduzione del comma 3 bis, che detta regole specifiche per la collocazione dei dehors nel periodo estivo, compreso tra il 1 aprile e il 31 ottobre. In questo lasso di tempo, gli esercenti autorizzati a occupare il suolo pubblico adiacente al proprio locale dovranno presentare una proposta di “arredo urbano interessato”. La peculiarità di questo arredo consiste nel fatto che, al termine della stagione estiva e per tutto il periodo di non utilizzo del dehors (dal 1 novembre al 31 marzo), dovrà rimanere a disposizione della collettività, trasformandosi in un elemento permanente di arredo urbano. Via libera unico e fideiussione a garanzia La proposta di arredo urbano “interessato” sarà oggetto di valutazione in sede di conferenza dei servizi, che rilascerà un unico parere comprensivo sia dell’occupazione del suolo pubblico sia del progetto di arredo stesso; un iter semplificato per gli operatori del settore. A ulteriore garanzia di eventuali danni o difformità rispetto al progetto approvato, i richiedenti dovranno presentare una polizza fideiussoria pari al 50% del canone stagionale dovuto; una misura pensata per tutelare il decoro e la funzionalità degli spazi pubblici. Il comune si riserva la facoltà di intervenire Il comma 6 dell’articolo 6 viene anch’esso modificato, stabilendo chiaramente che “il Comune può vietare la collocazione dei dehors o può limitarne l’estensione e durata nel corso dell’anno e nel corso della giornata; può impartire prescrizioni per l’allestimento di strutture semplici e a basso impatto visivo”; una clausola che ribadisce il ruolo di controllo e di indirizzo dell’amministrazione comunale in materia di occupazione del suolo pubblico. Con queste nuove disposizioni, Piazza Armerina si appresta a regolamentare in maniera più precisa e funzionale l’utilizzo degli spazi esterni da parte delle attività commerciali, contemperando le esigenze degli operatori con quelle della collettività e del decoro urbano. (per gentile concessione della Testata Giornalistica StartNews.it)
La Legge di Bilancio n. 213/2023 ha introdotto un’assicurazione obbligatoria contro le calamità naturali per le imprese italiane, con l’obiettivo di rafforzare la resilienza del sistema produttivo nazionale di fronte ai crescenti rischi ambientali. Questa normativa, inizialmente prevista in scadenza al 31 dicembre 2024, è stata prorogata al 31 marzo 2025 dal Decreto Milleproroghe per la maggior parte delle imprese, con un’estensione al 31 dicembre 2025 per quelle del settore pesca e acquacoltura. Scadenze e soggetti interessati, cosa prevede il decreto L’obbligo riguarda tutte le imprese con sede legale in Italia e quelle straniere con una stabile organizzazione nel territorio nazionale, iscritte al Registro delle Imprese. L’assicurazione deve coprire i danni diretti a beni come fabbricati, impianti, macchinari, attrezzature industriali e commerciali, e terreni, basandosi sul loro valore di ricostruzione o rimpiazzo a nuovo. La normativa prevede una scadenza differenziata per le imprese del settore pesca e acquacoltura, che dovranno adeguarsi entro il 31 dicembre 2025; sono escluse dall’obbligo le imprese agricole e quelle i cui immobili sono gravati da abuso edilizio. La mancata copertura assicurativa comporterà l’impossibilità di accedere a finanziamenti pubblici, incentivi e garanzie statali. Sindacati, “tutela per imprese e lavoratori” La proroga della scadenza del 31 gennaio è stata accolta con favore da molte associazioni di categoria, che avevano espresso preoccupazioni riguardo alla complessità e ai costi dell’adeguamento; ma anche per il prossimo 31 marzo le associazioni di categoria chiedono un ulteriore slittamento della norma. Tuttavia, i sindacati sottolineano l’importanza di questa misura per la tutela delle imprese e dei lavoratori di fronte ai crescenti rischi legati ai cambiamenti climatici. «È fondamentale che le imprese si dotino di adeguate coperture assicurative per garantire la continuità produttiva e la sicurezza dei posti di lavoro in caso di calamità naturali», dichiarano i rappresentanti sindacali. Alcuni esperti del settore assicurativo mettono in guardia sulla necessità di una maggiore sensibilizzazione delle imprese riguardo ai rischi catastrofici e sull’importanza di valutare attentamente le diverse opzioni assicurative disponibili. Prevenzione, investimenti e consapevolezza; misure necessarie Al di là dell’obbligo assicurativo – che rappresenta comunque un passo avanti significativo – emerge con forza la necessità di investire in prevenzione e mitigazione dei rischi; questo implica interventi sul territorio per ridurre la vulnerabilità di edifici e infrastrutture, ma anche una maggiore consapevolezza dei rischi da parte delle imprese e dei cittadini. «La prevenzione è la migliore forma di assicurazione – affermano gli esperti – e richiede un impegno congiunto da parte di istituzioni, imprese e comunità locali». Le organizzazioni sindacali sottolineano, inoltre, come questa norma possa rappresentare un’opportunità; «non solo per mettere in sicurezza le aziende, ma anche per incentivare investimenti in tecnologie e soluzioni innovative che contribuiscano a ridurre l’impatto dei disastri naturali». [riservato] L’obbligo di assicurazione per le imprese italiane contro i disastri naturali, introdotto dalla Legge di Bilancio n. 213/2023, ha subito una recente proroga; la scadenza… (per continuare a leggere tocca l’immagine o il titolo) #StartNews #fateviunopinionenonunidea #notizie [/riservato] PER SAPERNE DI PIU’ Assicurazione Obbligatoria Contro le Calamità Naturali: implicazioni per le imprese nel Libero Consorzio Comunale di Enna 1. Executive Summary: La Legge di Bilancio n. 213/2023 ha introdotto un’assicurazione obbligatoria contro le calamità naturali per le imprese italiane, con l’obiettivo di rafforzare la resilienza del sistema produttivo nazionale di fronte ai crescenti rischi ambientali. Questa normativa, inizialmente prevista in scadenza al 31 dicembre 2024, è stata prorogata al 31 marzo 2025 dal Decreto Milleproroghe per la maggior parte delle imprese, con un’estensione al 31 dicembre 2025 per quelle del settore pesca e acquacoltura. Il presente rapporto analizza le implicazioni di tale obbligo per le imprese situate nel Libero Consorzio Comunale di Enna, in Sicilia. Vengono esaminati il quadro normativo, le specifiche calamità naturali coperte, le opzioni assicurative disponibili, i costi stimati, i processi di adeguamento, le potenziali conseguenze della mancata conformità, le strategie di prevenzione rilevanti per il territorio ennese e le opinioni di esperti e associazioni di categoria. Comprendere appieno questi aspetti è fondamentale per consentire alle imprese di Enna di adempiere agli obblighi di legge e proteggere la propria attività in un contesto di crescente vulnerabilità ai disastri naturali. 2. Introduzione: La Nuova Era dell’Assicurazione Obbligatoria Contro i Disastri L’Italia è un paese particolarmente esposto al rischio di calamità naturali, come terremoti e dissesto idrogeologico, con una significativa percentuale di comuni classificati a rischio frane, alluvioni o erosione costiera. La crescente frequenza e intensità di tali eventi rappresentano una minaccia sempre più grave per la continuità operativa e la stabilità finanziaria delle imprese italiane. In risposta a questa vulnerabilità, la Legge di Bilancio n. 213/2023 ha introdotto l’obbligo per le imprese di stipulare contratti assicurativi a copertura dei danni subiti a causa di eventi catastrofali, con l’intento di potenziare la resilienza del sistema industriale e finanziario del Paese di fronte a tali emergenze . Per le imprese operanti nel Libero Consorzio Comunale di Enna, situato in una regione come la Sicilia soggetta a tali rischi, la comprensione e l’adeguamento a questa nuova normativa assumono un’importanza cruciale. 3. Il Quadro Normativo: La Legge 213/2023 e i Decreti Successivi L’articolo 1, commi da 101 a 112, della Legge di Bilancio 2024 (Legge n. 213/2023) stabilisce l’obbligo per le imprese italiane di sottoscrivere, entro il 31 marzo 2025, contratti assicurativi a copertura dei danni diretti causati da eventi catastrofali . Il Decreto Milleproroghe (D.L. n. 202/2024, convertito in Legge n. 15/2025) ha successivamente prorogato tale termine, inizialmente fissato al 31 dicembre 2024, al 31 marzo 2025 . È importante notare che per le imprese del settore pesca e acquacoltura è prevista una scadenza differenziata al 31 dicembre 2025. L’obbligo riguarda tutte le imprese con sede legale in Italia e quelle con sede all’estero ma con una stabile organizzazione nel territorio nazionale, a condizione che siano iscritte al Registro delle imprese . Sono escluse da tale obbligo le imprese agricole, come definite dall’articolo 2135 del Codice civile, e quelle i cui immobili sono gravati da abuso edilizio o costruiti in assenza delle necessarie autorizzazioni . Le modalità attuative e operative di questo schema assicurativo sono state definite con il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) n. 18/2025, entrato in vigore il 14 marzo 2025. La proroga del termine iniziale suggerisce una possibile consapevolezza delle difficoltà che le imprese potrebbero incontrare nell’adeguarsi, ma la scadenza definitiva rappresenta un termine improrogabile per la maggior parte delle attività. Le specifiche esenzioni indicano una volontà di adottare un approccio mirato, tenendo conto delle peculiarità di alcuni settori e situazioni immobiliari. Il ruolo del Decreto MEF nel fornire dettagli operativi sottolinea il passaggio dalla norma generale a requisiti concreti e attuabili per le imprese. 4. Definizione delle Calamità Naturali Coperte nel Libero Consorzio Comunale di Enna La normativa stabilisce che le polizze assicurative obbligatorie devono coprire i danni diretti causati da sismi (terremoti), alluvioni, inondazioni ed esondazioni, e frane. Secondo le definizioni fornite dall’ANIA (Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici): Alluvione, Inondazione ed Esondazione: si intendono come la fuoriuscita di acqua, anche con trasporto di sedimenti, dagli argini di corsi d’acqua, bacini naturali o artificiali, laghi e bacini. Sisma: è definito come un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene, a condizione che i beni assicurati si trovino in un’area identificata come interessata dal sisma nei provvedimenti delle autorità competenti. Frana: si riferisce al movimento, scivolamento o distacco rapido di roccia, detrito o terra lungo un versamento o un intero rilievo sotto l’azione della gravità. È importante notare che specifici eventi sono esclusi dalla copertura obbligatoria, tra cui eruzioni vulcaniche, bradisismo, subsidenza, valanghe, slavine e danni derivanti da acqua marina . Per quanto riguarda i rischi specifici del Libero Consorzio Comunale di Enna, la regione Sicilia è nota per la sua attività sismica, con Enna classificata in zona sismica 2 . Il territorio è inoltre soggetto a rischi idrogeologici, come evidenziato da studi e programmi provinciali di previsione e prevenzione dei rischi . Sebbene l’obbligo si concentri su terremoti, alluvioni e frane, le imprese di Enna potrebbero valutare l’opportunità di estendere la propria copertura assicurativa per includere altri eventi catastrofali che potrebbero verificarsi nella regione, come forti temporali o incendi boschivi . La copertura obbligatoria è in linea con i principali rischi naturali identificati per l’Italia, inclusi quelli rilevanti per la Sicilia e potenzialmente per Enna, garantendo una protezione contro gli eventi più probabili e impattanti. Le definizioni precise fornite dall’ANIA sono fondamentali per le imprese al fine di comprendere l’esatto ambito della copertura richiesta. Pur concentrandosi su eventi specifici, le imprese di Enna dovrebbero considerare le proprie vulnerabilità specifiche e valutare coperture aggiuntive. 5. Opzioni di Polizze Assicurative per le Imprese in Italia Le imprese hanno la libertà di scegliere la compagnia assicurativa e il contenuto specifico della polizza, purché questa rispetti i requisiti minimi stabiliti dalla legge. La copertura assicurativa obbligatoria deve riguardare i danni materiali e diretti ai beni aziendali, in particolare terreni e fabbricati, impianti e macchinari, attrezzature industriali e commerciali, causati dagli eventi calamitosi definiti (sismi, alluvioni, frane) . Le imprese hanno la possibilità di integrare queste polizze con garanzie accessorie, come la copertura dei danni indiretti derivanti dall’interruzione dell’attività o la perdita di profitti. Sul mercato sono disponibili diverse tipologie di polizze, tra cui polizze specifiche per rischi catastrofali (stand-alone) e polizze multirischio per le imprese che includono la copertura per eventi catastrofali come garanzia aggiuntiva. Esistono anche polizze parametriche, in cui l’indennizzo scatta automaticamente al verificarsi di specifici parametri predefiniti, come il livello di precipitazioni o la magnitudo di un terremoto. La maggior parte delle polizze per le PMI offre copertura per terremoto, alluvione/inondazione, frana e allagamento . La flessibilità nella scelta dell’assicuratore e della polizza consente alle imprese di Enna di individuare la soluzione più adatta alle proprie esigenze e al proprio profilo di rischio, nel rispetto del quadro normativo. Sebbene la legge imponga la copertura dei danni diretti, le imprese ennesi dovrebbero valutare l’impatto potenziale delle perdite indirette e considerare opzioni di copertura supplementare. La comprensione delle diverse tipologie di polizze disponibili può aiutare le imprese di Enna a prendere decisioni informate sulla propria copertura assicurativa. 6. Costi Stimati dell’Assicurazione per le Imprese a Enna I premi assicurativi saranno determinati in misura proporzionale al rischio, tenendo conto di vari fattori tra cui l’ubicazione del rischio sul territorio, la vulnerabilità dei beni assicurati e, potenzialmente, modelli predittivi di rischio . A livello nazionale, si stima che per le PMI i costi annuali di una polizza contro le calamità naturali possano variare significativamente in base al livello di rischio della zona e alle dimensioni dell’impresa, oscillando indicativamente tra 300 e i 12.000 euro, mentre per le grandi aziende i costi potrebbero superare i 30.000 euro annui . È plausibile che in Sicilia, e quindi anche nel Libero Consorzio Comunale di Enna, i costi possano essere più elevati rispetto ad aree considerate a minor rischio. Ad esempio, confronti di costi assicurativi tra città come Milano, Roma e Palermo spesso mostrano premi più alti per Palermo, città percepita come più esposta al rischio sismico e idrogeologico . Le polizze possono prevedere uno scoperto o franchigia a carico dell’assicurato, che non potrà essere superiore al 15% del danno indennizzabile per somme assicurate fino a 30 milioni di euro . Per quanto riguarda i massimali di indennizzo, la normativa prevede: Per somme assicurate fino a 1 milione di euro: un limite di indennizzo pari alla somma assicurata. Per somme assicurate tra 1 milione e 30 milioni di euro: un limite di indennizzo non inferiore al 70% della somma assicurata. Per somme assicurate superiori a 30 milioni di euro: la determinazione dei massimali è rimessa alla libera negoziazione tra le parti. Tabella 1: Esempi di Costi Assicurativi Annuali Stimati in Diverse Città (Fonte: Facile.it ) Attività Città Valore Immobile (€) Valore Attrezzatura (€) Premio Annuo (€) Ristorante Milano 300.000 100.000 343,50 Ristorante Roma 300.000 100.000 401,00 Ristorante Palermo 300.000 100.000 469,00 Autofficina Milano 400.000 200.000 359,00 Autofficina Roma 400.000 200.000 434,00 Autofficina Palermo 400.000 200.000 551,00 Hotel Milano 1.000.000 500.000 703,50 Hotel Roma 1.000.000 500.000 720,50 Hotel Palermo 1.000.000...
Internet è ormai una presenza costante nella vita degli italiani, ma con alcune differenze tra le varie fasce della popolazione. Secondo i dati dell’ISTAT, nel 2023 il 79,5% della popolazione italiana di età pari o superiore ai sei anni ha dichiarato di aver utilizzato internet nei tre mesi precedenti l’indagine. L’accesso alla rete è particolarmente diffuso tra gli 11 e i 54 anni, con una percentuale che supera il 91%. Tuttavia, il divario digitale si fa evidente tra i più anziani: solo il 60,4% delle persone tra i 65 e i 74 anni utilizza internet con una certa regolarità, percentuale che scende drasticamente al 24,7% tra gli over 75. Le differenze di genere e territoriali Nel 2023, l’80,6% degli uomini e il 78,5% delle donne hanno avuto accesso a internet almeno una volta negli ultimi tre mesi, evidenziando un divario di genere che si accentua con l’avanzare dell’età. Le differenze territoriali sono altrettanto marcate: mentre in Emilia-Romagna la percentuale di utenti internet raggiunge l’84,5%, in Calabria scende al 71,6%, segno di una penetrazione della rete ancora disomogenea nel Paese. L’uso dello smartphone e le abitudini digitali Il ruolo dello smartphone è diventato centrale nell’esperienza digitale degli italiani. Nel 2022, erano attivi 78,22 milioni di telefoni cellulari, un numero superiore alla popolazione stessa (60,32 milioni), con una media di 1,3 dispositivi per persona. L’uso tra i giovani è particolarmente elevato: il 78,3% dei ragazzi tra gli 11 e i 13 anni naviga quotidianamente in rete, spesso attraverso il proprio smartphone. Anche i bambini più piccoli stanno aumentando l’utilizzo di questi dispositivi: tra i 6 e i 10 anni, l’uso quotidiano dello smartphone è passato dal 18,4% nel 2018-2019 al 30,2% nel 2021-2022. Abitudini digitali: uomini e donne a confronto Le modalità di utilizzo dello smartphone variano in base al genere. Le donne tendono a utilizzarlo maggiormente a letto (75,8% rispetto al 70,8% degli uomini), durante i pasti quando sono sole (66,7% contro il 62%) e mentre guardano la televisione (63,8% rispetto al 56,7%). Gli uomini, invece, lo utilizzano più frequentemente in situazioni di mobilità, come fermi al semaforo (34,6% rispetto al 31% delle donne) e, in alcuni casi, persino durante la guida (29,7% rispetto al 26,3%). La crescente digitalizzazione della società I dati evidenziano come internet e gli smartphone siano sempre più integrati nella quotidianità degli italiani, con un utilizzo crescente tra le nuove generazioni e un divario digitale ancora presente tra le fasce più anziane e tra le diverse regioni. La rete si conferma uno strumento essenziale, ma la sfida della digitalizzazione riguarda ancora l’accessibilità e la riduzione delle disparità territoriali e generazionali. [riservato] Internet è ormai una presenza costante nella vita degli italiani, ma con alcune differenze tra le varie fasce della popolazione. Secondo i dati… (per continuare a leggere tocca l’immagine o il titolo) #internet #tecnologia #digitalizzazione #Italia #smartphone #StartNews #fateviunopinionenonunidea #notizie [/riservato]